ATTO DI TRANSAZIONE

***

L’anno 2007, addì ….., del mese di ….., in (luogo) si è addivenuti alla stipula del presente atto di transazione, da far valere ad ogni effetto di legge, tra:

il COMUNE di GISSI (CH), in persona del Sindaco p.t, Dott. Nicola Marisi domiciliato, per la carica, presso la Sede Municipale, corrente in Via Largo La Porta14, in 66052 Gissi e la Società ABRUZZOENERGIA S.p.A.. corrente in 66050 San Salvo (CH) al C.so Garibaldi n. 71, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante Cav. Gennaro Strever.

E, quindi

P R E M E S S O

che:

-         La società ABRUZZOENERGIA S.p.A., ai fini della realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato ed alimentata a gas - metano, in data 18 ottobre 2001, chiedeva l’assegnazione di terreni siti in agro del Comune di Gissi, nell’Agglomerato Industriale “Val Sinello”;

-         tali terreni – nella piena titolarità del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese, acquistati mediante atto di cessione volontaria nel corso di regolare procedura di esproprio per pubblica utilità – avevano la destinazione urbanistica di Zona D Industriale di 2° intervento, ovvero per piccola e media industria e commerciale all’ingrosso, lotti artigianali etc.;

-         il Consorzio, preso atto dell’istanza formulata dalla società ABRUZZOENERGIA S.P.A., rilevata la necessità di una preventiva variante di P.R.T.  tale da consentire l’insediamento dell’impianto, disponeva, con delibera n. 355 del 5.11.2001, un’assegnazione provvisoria dell’area in questione, subordinandone l’assegnazione definitiva all’adozione di una variante al piano regolatore che destinasse l’area alla finalità idonea per la realizzazione dell’impianto;

-         a seguito dell’assegnazione “provvisoria”, la società ABRUZZOENERGIA S.P.A. provvedeva a redigere uno Studio di Impatto Ambientale  e contestualmente provvedeva ad attivare la procedura autorizzativa ai sensi del D.L. 7.2.2002 n. 7 convertito in Legge 9.4.2002 n.55;

-         il Consorzio, pertanto, con atto n. 125 del 29.4.2003 deliberava di assegnare in via definitiva l’area alla società ABRUZZOENERGIA S.P.A., condizionando l’efficacia dell’assegnazione sia al positivo superamento da parte del progetto della valutazione di impatto ambientale che all’ottenimento dell’autorizzazione unica ai sensi della legge n.55/2002 avente effetto di Variante Urbanistica del P.R.G. consortile;

-         il Consorzio, in previsione dell’eventuale trasferimento di proprietà dell’area assegnata con sovrastante viabilità, predisponeva una lettera di intenti mediante la quale la Società ABRUZZOENERGIA S.p.A., tra i vari impegni, si obbligava a realizzare, a propria cura e spesa, il miglioramento e la rettifica della strada a monte del sito per renderla con le stesse caratteristiche della strada consortile inglobata e servire gli abitanti di contrada Selva;

-         il Ministero delle Attività Produttive, con decreto n.55 del 2.4.2004, autorizzava la società ABRUZZOENERGIA S.P.A. alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato, nonché alla realizzazione delle opere complementari e connesse, ed, in particolare, al rifacimento del ponte stradale sul fiume Sinello, in località Peschiola;

-         il Consorzio, preso atto del parere positivo circa la compatibilità ambientale, con delibera n.240 dell’11.10.2004, autorizzava la cessione ed il trasferimento alla società ABRUZZOENERGIA S.P.A. dell’area di proprietà consortile con sovrastante strada di attraversamento;

-         con atto di compravendita del 19.10.2004, il Consorzio trasferiva alla società ABRUZZOENERGIA S.P.A. la proprietà dei terreni siti nell’agglomerato industriale “Val Sinello” in Gissi, compresa la inglobata viabilità consortile;

-         a seguito del trasferimento dell’area, il Consorzio comunicava agli enti interessati (tra cui il Comune di Gissi) che la strada consortile ricompresa nell’area trasferita doveva considerarsi dimessa in virtù dell’autorizzazione ai sensi della Legge n.55/2002 avente effetto di Variante Urbanistica dell’area interessata;

-          il Consorzio Industriale, in data 25.5.2004, comunicava formalmente al Comune di Gissi l’assegnazione definitiva del sito alla società ABRUZZOENERGIA S.P.A. facendo presente che la strada consortile era stata inglobata al sito e che, in ogni caso, si era in procinto di predisporre un progetto per il miglioramento della strada comunale;

-         successivamente, la società ABRUZZOENERGIA S.P.A., comunicava al Consorzio ed al Comune di Gissi che avrebbe dato inizio ai lavori autorizzati, tra cui il miglioramento e la rettifica della strada comunale a monte dell’area assegnata;

-         la società ABRUZZOENERGIA S.P.A., con nota del 22.11.2004, autorizzava il transito sulla ex strada consortile, divenuta di proprietà, per il periodo occorrente alla ricostruzione della strada comunale al fine di non creare disagi alla comunità di Contrada Selva;

-         il Comune di Gissi intentava due azioni giudiziarie finalizzate sostanzialmente a tutelare i diritti dei cittadini i quali, a causa della cessione della strada pubblica, avrebbero subito una compromissione dell’accesso alle proprie abitazioni;

-         in particolare, con un primo ricorso, iscritto al R.G. n. 397/04 del TAR de L’Aquila, l’Ente chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di autorizzazione del 05.04.2004 della Direzione Generale per l’Energia e le Risorse Minerarie del M.A.P. per l’installazione e l’esercizio di una centrale a ciclo combinato nel Comune di Gissi nonché di tutti gli atti presupposti e connessi; con il secondo ricorso, iscritto al R.G. n.678/04 del TAR Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara – il Comune di Gissi chiedeva l’annullamento, previa sospensiva, degli atti medianti i quali il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale aveva disposto la vendita della strada consortile nonché di tutti gli atti prodromici e consequenziali;

-         il TAR de L’Aquila, alla Camera di Consiglio del 31.5.2006,  respingeva la domanda cautelare avanzata con ricorso iscritto al R.G. n.397/2004;

-         quanto al secondo ricorso, iscritto al R.G. n.678/2004, il ricorrente Comune di Gissi chiedeva l’abbinamento al merito della domanda di sospensiva;

-         per entrambi i gravami non è stata ancora fissata udienza di discussione nel merito.

CONSIDERATO

di poi, che:

-         è imprescindibile dovere dell’Amministrazione comunale tutelare la salute dei cittadini, salvaguardare l’ambiente e tutelare al contempo gli interessi della collettività locale;

-         in ogni caso, nonostante le iniziative intraprese dall’Amministrazione , i lavori per la realizzazione della centrale turbogas sono ormai in fase avanzata e prossimi alla conclusione;

-         molteplici sono le istanze con le quali singoli cittadini ed amministratori locali chiedono di ripristinare proficui rapporti con la società ABRUZZOENERGIA S.p.A., atteso anche il venir meno degli iniziali timori ambientali, viste le assicurazioni fornite dal Ministero delle Attività Produttive con lettera del 3/9/2004 prot. 259013 (sulla base delle ricerche condotte dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Centro Nazionale delle Ricerche – CNR, dal Ministero dell’Ambiente) e considerata l’avanzatissima tecnologia, sia sotto il profilo della sicurezza ambientale che dell’efficienza energetica, impiegata nella centrale di Gissi, tale da considerare l’erigendo impianto, oggi, come il principale volano di traino per lo sviluppo del territorio comunale;

-         il Comune di Gissi, con delibera di C.C. n. 41 del 29.11.2006, ha manifestato la volontà di trovare un’intesa con la società ABRUZZOENERGIA S.p.A.

***

tutto ciò premesso e considerato, tra le parti in epigrafe emarginate, nelle rispettive qualità

SI CONVIENE e SI STIPULA

quanto segue.

1.     Le premesse e le considerazioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di transazione, ne sono il presupposto ed assumono forma di patto;

2.     Il Comune di Gissi rinuncia ai contenziosi in atto e, segnatamente, al ricorso iscritto al R.G. n. 397/04 del T.A.R. de L’Aquila nonché al ricorso iscritto al R.G. n. 678/04 del T.A.R. Pescara e si impegna a ripristinare con la società ABRUZZOENERGIA S.p.A. dei normali rapporti istituzionali, fermo restando la imprescindibile funzione di vigilanza e di controllo, e a non ostacolare, nel rispetto delle leggi e nell’ambito delle proprie competenze, le iniziative e le richieste della Società ABRUZZOENERGIA S.p.A. per la realizzazione della centrale in costruzione e per le eventuali migliorie di essa, impegnandosi, altresì, a porre in essere tutti gli atti e provvedimenti che saranno considerati  necessari o utili  dalle leggi vigenti e/o perché richiesti dalla società ABRUZZOENERGIA S.p.A. per l’ultimazione, l’attivazione e la gestione della centrale;

3.     La Società ABRUZZOENERGIA S.p.A. si impegna, per se e per gli eventuali aventi causa, ad utilizzare per il funzionamento della centrale, le migliori tecnologie esistenti, nel rispetto delle leggi vigenti, onde limitare al minimo le immissioni in atmosfera dei prodotti della combustione, nonché delle immissioni rumorose e delle eventuali altre fonti inquinanti di qualsiasi genere;

4.     La Società ABRUZZOENERGIA S.p.A., nell’ambito delle proprie possibilità, si impegna a favorire lo sviluppo della zona industriale di Gissi, promuovendo, di concerto con l’Amministrazione Comunale, tutte la iniziative ritenute, a tal uopo, utili e necessarie; si impegna altresì, per le future assunzioni, compatibilmente con la presenza delle professionalità richieste, a reperire la manodopera necessaria nel territorio comunale.

5.     La società ABRUZZOENERGIA S.p.A., da parte sua, si impegna a corrispondere, a titolo di mera liberalità senza che ciò possa comportare un riconoscimento delle pretese e delle ragioni dell’Ente, un contributo forfetario omnicomprensivo pari ad EURO 1.000.000,00 (un milione/00) da valere quale ulteriore compensazione, oltre quella prevista dalle leggi di ogni ordine e grado, dai regolamenti e dai precedenti accordi stipulati, con o senza la partecipazione del Comune di Gissi, in ogni sede, nonchè quale ulteriore ristoro dei disagi arrecati al territorio riconducibili ai lavori effettuati per la costruzione della centrale, da versare a favore del Comune di Gissi in due tranches di cui la prima entro il  30.12.2007 dell’importo di € 300.000,00 (trecentomila/00) e la seconda, pari ad € 700.000,00 (settecentomila/00), entro i sessanta giorni successivi dall’inizio dell’esercizio industriale della centrale, previsto entro il primo semestre del 2008.

Inoltre, la Società ABRUZZOENERGIA S.p.A. si impegna a versare entro il 30 giugno di ciascun anno, al Comune di Gissi, un canone di     € 50.000,00 (cinquantamila/00), da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT dell’anno precedente, per un periodo di tempo pari ad anni venticinque.

Si precisa che il suddetto canone è condizionato all’effettivo funzionamento dell’impianto

Si conviene, inoltre, di comune accordo, che il primo canone sarà corrisposto entro il 30.06.2008 e, comunque, successivamente all’avvenuto esercizio industriale della Centrale.

6.     Le parti dichiarano che, con la stipula del presente atto, e con gli adempimenti di quanto in esso convenuto da parte di ABRUZZOENERGIA S.p.A., l’Amministrazione Comunale assume l’impegno di fornire la propria piena collaborazione ad ABRUZZOENERGIA S.p.A., nel rispetto della vigente e futura normativa in materia, per l’ottimale funzionamento della centrale, ivi compreso il disbrigo di tutti gli adempimenti necessari e il rilascio di ogni eventuale autorizzazione di competenza dell’Amministrazione comunale.

7.     Le parti concordano nel ritenere che, con la sottoscrizione del presente atto di transazione, si intendono definitivamente abbandonati e quindi ritirati tutti i contenziosi giudiziari in corso ed il Comune di Gissi si impegna, salvo casi di violazione di legge, a non riproporre ulteriori azioni tese ad ostacolare la realizzazione e/o il funzionamento della Centrale Turbogas.

8.     Le spese di lite si intendono integralmente compensate tra le parti.

Il presente atto di convenzione e transazione é stato redatto in due copie originali e consta di n. 10 (dieci) pagine e di n. 8 (otto) punti oltre alle premesse ed alle considerazioni, ed è stato redatto esclusivamente in forma elettronica e, pertanto, ogni aggiunta e/o correzione a mano, o in qualsiasi altra forma, si ha come per non apposta.

COMUNE di GISSI

 

ABRUZZOENERGIA S.p.A.

 
Letto, confermato e sottoscritto, in data e luogo come sopra.