ATTO DI TRANSAZIONE
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L’anno 2007, addì
….., del mese di ….., in (luogo) si è addivenuti alla stipula del presente atto
di transazione, da far valere ad ogni effetto di legge, tra:
il COMUNE di GISSI (CH), in persona del Sindaco p.t, Dott. Nicola Marisi domiciliato, per la
carica, presso
E, quindi
P R E M E S S O
che:
-
La
società ABRUZZOENERGIA S.p.A., ai fini della realizzazione di un impianto di
produzione di energia elettrica a ciclo combinato ed alimentata a gas - metano, in data 18
ottobre 2001, chiedeva l’assegnazione di terreni siti in agro del Comune di
Gissi, nell’Agglomerato Industriale “Val Sinello”;
-
tali
terreni – nella piena titolarità del Consorzio per l’Area di Sviluppo
Industriale del Vastese, acquistati mediante atto di cessione volontaria nel
corso di regolare procedura di esproprio per pubblica utilità – avevano la
destinazione urbanistica di Zona D Industriale di 2° intervento, ovvero per
piccola e media industria e commerciale all’ingrosso, lotti artigianali etc.;
-
il
Consorzio, preso atto dell’istanza formulata dalla società ABRUZZOENERGIA
S.P.A., rilevata la necessità di una preventiva variante di P.R.T. tale da consentire l’insediamento
dell’impianto, disponeva, con delibera n. 355 del 5.11.2001, un’assegnazione
provvisoria dell’area in questione, subordinandone l’assegnazione definitiva
all’adozione di una variante al piano regolatore che destinasse l’area alla
finalità idonea per la realizzazione dell’impianto;
-
a
seguito dell’assegnazione “provvisoria”, la società ABRUZZOENERGIA S.P.A. provvedeva
a redigere uno Studio di Impatto Ambientale
e contestualmente provvedeva ad attivare la procedura autorizzativa ai
sensi del D.L. 7.2.2002 n. 7 convertito in Legge 9.4.2002 n.55;
-
il
Consorzio, pertanto, con atto n. 125 del 29.4.2003 deliberava di assegnare in
via definitiva l’area alla società ABRUZZOENERGIA S.P.A., condizionando
l’efficacia dell’assegnazione sia al positivo superamento da parte del progetto
della valutazione di impatto ambientale che all’ottenimento dell’autorizzazione
unica ai sensi della legge n.55/2002 avente effetto di Variante Urbanistica del
P.R.G. consortile;
-
il
Consorzio, in previsione dell’eventuale trasferimento di proprietà dell’area
assegnata con sovrastante viabilità, predisponeva una lettera di intenti
mediante la quale
-
il
Ministero delle Attività Produttive, con decreto n.55 del 2.4.2004, autorizzava
la società ABRUZZOENERGIA S.P.A. alla costruzione ed esercizio di un impianto
di produzione di energia elettrica a ciclo combinato, nonché alla realizzazione
delle opere complementari e connesse, ed, in particolare, al rifacimento del
ponte stradale sul fiume Sinello, in località Peschiola;
-
il
Consorzio, preso atto del parere positivo circa la compatibilità ambientale,
con delibera n.240 dell’11.10.2004, autorizzava la cessione ed il trasferimento
alla società ABRUZZOENERGIA S.P.A. dell’area di proprietà consortile con
sovrastante strada di attraversamento;
-
con
atto di compravendita del 19.10.2004, il Consorzio trasferiva alla società
ABRUZZOENERGIA S.P.A. la proprietà dei terreni siti nell’agglomerato
industriale “Val Sinello” in Gissi, compresa la inglobata viabilità consortile;
-
a
seguito del trasferimento dell’area, il Consorzio comunicava agli enti
interessati (tra cui il Comune di Gissi) che la strada consortile ricompresa
nell’area trasferita doveva considerarsi dimessa in virtù dell’autorizzazione
ai sensi della Legge n.55/2002 avente effetto di Variante Urbanistica dell’area
interessata;
-
il Consorzio Industriale, in data 25.5.2004,
comunicava formalmente al Comune di Gissi l’assegnazione definitiva del sito
alla società ABRUZZOENERGIA S.P.A. facendo presente che la strada consortile
era stata inglobata al sito e che, in ogni caso, si era in procinto di
predisporre un progetto per il miglioramento della strada comunale;
-
successivamente,
la società ABRUZZOENERGIA S.P.A., comunicava al Consorzio ed al Comune di Gissi
che avrebbe dato inizio ai lavori autorizzati, tra cui il miglioramento e la
rettifica della strada comunale a monte dell’area assegnata;
-
la
società ABRUZZOENERGIA S.P.A., con nota del 22.11.2004, autorizzava il transito
sulla ex strada consortile, divenuta di proprietà, per il periodo occorrente
alla ricostruzione della strada comunale al fine di non creare disagi alla
comunità di Contrada Selva;
-
il
Comune di Gissi intentava due azioni giudiziarie finalizzate sostanzialmente a
tutelare i diritti dei cittadini i quali, a causa della cessione della strada
pubblica, avrebbero subito una compromissione dell’accesso alle proprie abitazioni;
-
in
particolare, con un primo ricorso, iscritto al R.G. n. 397/04 del TAR de
L’Aquila, l’Ente chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento
di autorizzazione del 05.04.2004 della Direzione Generale per l’Energia e le
Risorse Minerarie del M.A.P. per l’installazione e l’esercizio di una centrale
a ciclo combinato nel Comune di Gissi nonché di tutti gli atti presupposti e
connessi; con il secondo ricorso, iscritto al R.G. n.678/04 del TAR Abruzzo –
Sezione Staccata di Pescara – il Comune di Gissi chiedeva l’annullamento,
previa sospensiva, degli atti medianti i quali il Consorzio per l’Area di
Sviluppo Industriale aveva disposto la vendita della strada consortile nonché
di tutti gli atti prodromici e consequenziali;
-
il
TAR de L’Aquila, alla Camera di Consiglio del 31.5.2006, respingeva la domanda cautelare avanzata con
ricorso iscritto al R.G. n.397/2004;
-
quanto
al secondo ricorso, iscritto al R.G. n.678/2004, il ricorrente Comune di Gissi
chiedeva l’abbinamento al merito della domanda di sospensiva;
-
per
entrambi i gravami non è stata ancora fissata udienza di discussione nel
merito.
di poi, che:
-
è
imprescindibile dovere dell’Amministrazione comunale tutelare la salute dei
cittadini, salvaguardare l’ambiente e tutelare al contempo gli interessi della
collettività locale;
-
in
ogni caso, nonostante le iniziative intraprese dall’Amministrazione , i lavori
per la realizzazione della centrale turbogas sono ormai in fase avanzata e
prossimi alla conclusione;
-
molteplici
sono le istanze con le quali singoli cittadini ed amministratori locali
chiedono di ripristinare proficui rapporti con la società ABRUZZOENERGIA
S.p.A., atteso anche il venir meno degli iniziali timori ambientali, viste le
assicurazioni fornite dal Ministero delle Attività Produttive con lettera del
3/9/2004 prot. 259013 (sulla base delle ricerche condotte dall’Istituto
Superiore di Sanità, dal Centro Nazionale delle Ricerche – CNR, dal Ministero
dell’Ambiente) e considerata l’avanzatissima tecnologia, sia sotto il profilo
della sicurezza ambientale che dell’efficienza energetica, impiegata nella
centrale di Gissi, tale da considerare l’erigendo impianto, oggi, come il
principale volano di traino per lo sviluppo del territorio comunale;
-
il
Comune di Gissi, con delibera di C.C. n. 41 del 29.11.2006, ha manifestato la
volontà di trovare un’intesa con la società ABRUZZOENERGIA S.p.A.
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tutto ciò premesso e considerato, tra
le parti in epigrafe emarginate, nelle rispettive qualità
quanto segue.
1. Le premesse e le considerazioni
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di transazione,
ne sono il presupposto ed assumono forma di patto;
2. Il Comune di Gissi rinuncia ai
contenziosi in atto e, segnatamente, al ricorso iscritto al R.G. n. 397/04 del
T.A.R. de L’Aquila nonché al ricorso iscritto al R.G. n. 678/04 del T.A.R.
Pescara e si impegna a ripristinare con la società ABRUZZOENERGIA S.p.A. dei
normali rapporti istituzionali, fermo restando la imprescindibile funzione di
vigilanza e di controllo, e a non ostacolare, nel rispetto delle leggi e
nell’ambito delle proprie competenze, le iniziative e le richieste della
Società ABRUZZOENERGIA S.p.A. per la realizzazione della centrale in
costruzione e per le eventuali migliorie di essa, impegnandosi, altresì, a
porre in essere tutti gli atti e provvedimenti che saranno considerati necessari o utili dalle leggi vigenti e/o perché richiesti
dalla società ABRUZZOENERGIA S.p.A. per l’ultimazione, l’attivazione e la
gestione della centrale;
3.
4.
5. La società ABRUZZOENERGIA S.p.A., da
parte sua, si impegna a corrispondere, a titolo di mera liberalità senza che
ciò possa comportare un riconoscimento delle pretese e delle ragioni dell’Ente,
un contributo forfetario omnicomprensivo pari ad EURO 1.000.000,00 (un
milione/00) da valere quale ulteriore compensazione, oltre quella prevista dalle leggi di ogni ordine e grado,
dai regolamenti e dai precedenti accordi stipulati, con o senza la
partecipazione del Comune di Gissi, in ogni sede, nonchè quale
ulteriore ristoro dei disagi arrecati al territorio riconducibili ai lavori
effettuati per la costruzione della centrale, da versare a favore del Comune di
Gissi in due tranches di cui la prima
entro il 30.12.2007 dell’importo di €
300.000,00 (trecentomila/00) e la seconda, pari ad € 700.000,00
(settecentomila/00), entro i sessanta giorni successivi dall’inizio
dell’esercizio industriale della centrale, previsto entro il primo semestre del
2008.
Inoltre,
Si precisa che il
suddetto canone è condizionato all’effettivo funzionamento dell’impianto
Si conviene, inoltre, di
comune accordo, che il primo canone sarà corrisposto entro il 30.06.2008 e,
comunque, successivamente all’avvenuto esercizio industriale della Centrale.
6. Le parti dichiarano che, con la
stipula del presente atto, e con gli adempimenti di quanto in esso convenuto da
parte di ABRUZZOENERGIA S.p.A., l’Amministrazione Comunale assume l’impegno di
fornire la propria piena collaborazione ad ABRUZZOENERGIA S.p.A., nel rispetto
della vigente e futura normativa in materia, per l’ottimale funzionamento della
centrale, ivi compreso il disbrigo di tutti gli adempimenti necessari e il
rilascio di ogni eventuale autorizzazione di competenza dell’Amministrazione
comunale.
7.
Le parti concordano nel ritenere che, con la sottoscrizione del presente
atto di transazione, si intendono definitivamente abbandonati e quindi ritirati tutti i
contenziosi giudiziari in corso ed il Comune di Gissi si impegna, salvo casi di violazione di legge,
a non riproporre ulteriori azioni tese ad ostacolare la realizzazione e/o il
funzionamento della Centrale Turbogas.
8. Le spese di lite si intendono
integralmente compensate tra le parti.
Il presente atto
di convenzione e transazione é stato redatto in due copie originali e consta di
n. 10 (dieci) pagine e di n. 8 (otto) punti oltre alle premesse ed alle
considerazioni, ed è stato redatto esclusivamente in forma elettronica e,
pertanto, ogni aggiunta e/o correzione a mano, o in qualsiasi altra forma, si
ha come per non apposta.
COMUNE di GISSI ABRUZZOENERGIA S.p.A.
Letto,
confermato e sottoscritto, in data e luogo come sopra.