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COMUNE DI GISSI

Prov. di Chieti

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BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

 

Indetto ai sensi della L.R. 25/10/1996 N. 96 e successive modifiche ed integrazioni per l’assegnazione di alloggi in locazione semplice nel Comune di GISSI e di quelli che si renderanno, disponibili nello stesso Comune nel periodo di efficacia della graduatoria definitiva.

 

                Gli interessati ad ottenere l’assegnazione dei predetti alloggi, dovranno spedire domanda a mezzo RACCOMANDATA POSTALE DI STATO  o presentare al  Comune medesimo su apposito modulo (da ritirarsi presso la sede del Comune) entro e non oltre sessanta giorni dalla data del presente bando di concorso e cioè il  20 GENNAIO 2006.

                Per le domande trasmesse a mezzo Raccomandata fa fede la data del timbro postale.

                Per i lavoratori emigrati all’estero il termine per la spedizione della domanda è prorogata di sessanta giorni e cioè il 21 MARZO 2006 per i residenti nell’area europea, e di novanta giorni, e cioè il 21 APRILE  2006 per il residenti nei Paesi extraeuropei.

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO:

 

                A norma dell’art. 2 della L.R. 25/10/1996 N. 96 e successive modifiche ed integrazioni per partecipare al Concorso occorre il possesso dei seguenti requisiti:

 

a)     Possesso della cittadinanza italiana.

Il cittadino straniero è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali o se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli Uffici  Prov.li del Lavoro o se svolge in Italia una attività lavorativa debitamente autorizzata;

 

b)     Residenza anagrafica nel Comune di GISSI o dimostrazione di svolgervi in modo esclusivo o principale la propria attività lavorativa. Per attività lavorativa principale si intende quella dalla quale si ricava il maggior cespite di reddito. E’ ammesso altresì a partecipare al concorso il lavoratore emigrato all’estero, con avvertenza che il cittadino emigrato partecipando al presente Concorso:

-          può concorrere all’assegnazione soltanto per il Comune prescelto presso l’Autorità Consolare esistente nel luogo di lavoro;

-          non può partecipare al altro bando di concorso di altro Comune.

 

c)     Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. E’ adeguato l’alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lettera b) dell’art. 23 della Legge 392/78 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della Legge 392/78 art. 13, sia non inferiore ai 45 mq. per nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq. per 3 o 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre; nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguato ai bisogni del nucleo familiare la superficie utile abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le modalità di cui al presente  punto c);

 

d)     Non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi ubicati in qualsiasi località compreso il Comune al cui ambito territoriale si riferisce il Bando, il cui valore complessivo, determinato ai sensi della L. 27/07/1978 n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell’ambito territoriale cui si riferisce il Bando di Concorso. Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata Legge 392/78 e con i parametri stabiliti al punto 1 della lettera d), art. 2 L.R. n. 96/96;

 

e)     Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altro Ente Pubblico, sempre che l’alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno. Si considera assegnato in proprietà l’alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita;

 

f)      Possesso di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al  momento della scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell’art. 21 della Legge 457/78 e successive modifiche ed integrazioni. Tale reddito, riferito, alla famiglia tipo di 2 (due) componenti e pari ad €.12.911,42 Per nuclei familiari i cui componenti sono superiori 2 (due), il reddito complessivo annuo del nucleo familiare medesimo è ridotto di €.516,46 per ogni altro componente oltre i 2, sino ad un massimo di €.3.098,74 la citata disposizione non si applica per i figli a carico, in quanto già considerati dal meccanismo previsto nel predetto art. 21 L. n. 457/78.Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso quali risultano dall’ultima dichiarazione dei redditi di   tutti i componenti medesimi. Nel computo del reddito imponibile sono escluse le indennità una tantum percepite a titolo di risarcimento per danni fisici, nonché le indennità di accompagnamento per i  portatori di handicap;

 

g)     Non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla Legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

 

A V V E R T E N Z E :

 

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, collaterali fino al 3° grado purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di Legge. Possono altresì essere componenti il nucleo familiare anche le persone non legate da vincolo di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell’inclusione economica e formativa del nucleo familiare essere instaurata da almeno 2 (due) anni dalla data del bando di concorso ed essere comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche.

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e), g), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell’assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto.

 

Il requisito di cui alla lettere f), deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente.

 

Le domande di partecipazione al presente concorso debbono essere compilate UNICAMENTE sui moduli predisposti dal Comune di GISSI ed in distribuzione presso gli Uffici dello stesso Comune tutti i giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 12:00, escluso il sabato, e dalle ore 15:30 alle ore 18:00 del lunedì e giovedì non festivi.

 

SONO ESCLUSI DAL CONCORSO I CONCORRENTI CHE ABBIANO SPEDITO LA DOMANDA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE FISSATO.

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

 

1)     Certificato di Cittadinanza Italiana (per il cittadino straniero attestato rilasciato dal Ministero degli Esteri comprovante la condizione di reciprocità di cui all’art. 2 punto a) della L.R. n. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni;

 

2)     Certificato di Residenza.

 

    I cittadini non residenti nel Comune di GISSI devono presentare:

 

a)       dichiarazione del datore di lavoro indicante il Comune di lavoro, SE LAVORATORE          DIPENDENTE;

b)       attestato della Camera di Commercio indicante il Comune di lavoro, SE LAVORATORE AUTONOMO;

c)       dichiarazione consolare attestante la condizione di emigrato e la scelta dell’ambito territoriale di partecipazione al Concorso, SE EMIGRATI;

 

3)     Certificato di Stato di Famiglia con l’indicazione della data da cui il nucleo familiare abita nell’alloggio attualmente occupato;

 

4)     Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio di tutti i componenti del nucleo familiare, attestante il reddito percepito nell’anno 2004 (emolumenti, indennità, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti ivi compresi quelle esentasse). Tali dichiarazioni dovranno essere accompagnate per i lavoratori dipendenti dai Mod. 101, rilasciati dai rispettivi datori di lavoro; per i pensionati dai certificati di pensione e per lavoratori autonomi da copie autenticate dei Mod. 740. Per tutti i membri del nucleo familiare non occupati, idonea certificazione attestante lo stato di non occupazione;

 

5)     Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio del concorrente attestante il possesso di tutti i componenti del nucleo familiare dei requisiti di cui ai punti c), d), e, g), del presente Bando. Analoghe dichiarazioni devono essere rese dai membri maggiorenni del nucleo familiare anagraficamente conviventi. Le dichiarazioni concernenti l’assenza delle condizioni ostative di cui alle lettere c) e d) del presente bando devono essere corredate, ove occorra, da idonea documentazione occorrente per la determinazione del valore locativo dell’immobile o degli immobili.

 

 

I DOCUMENTI DI CUI AI PUNTI N.1 – 2 – 3 – 4 E 5 , POSSONO ESSERE SOSTITUITI DALL’AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 25/05/1997 N.127, E GLI STESSI  DEVONO ESSERE PRESENTATI CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA  NEI TERMINI DI SCADENZA DEL CONCORSO.

 

                Alla domanda dovranno, inoltre, essere allegati anche tutti quei documenti atti a comprovare la necessità di ottenere l’assegnazione di un alloggio e più precisamente:

 

1)       per i richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare, DA ALMENO DUE ANNI DALLA DATA DEL PRESENTE BANDO, in baracca, soffitta, bassi e simili, centro di raccolta, dormitorio pubblico o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all’assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti all’abitazione e privi di servizi regolamentari;

 

a)       Certificato dell’USL del Comune indicante la descrizione particolareggiata e le condizioni dell’immobile in atto occupato dal richiedente;

 

La condizione del biennio di permanenza non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall’Autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto;

 

2)       Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare DA ALMENO DUA ANNI ALLA DATA DEL PRESENTE BANDO, con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due persone, che utilizzano gli stessi servizi;

 

a)       Certificato di Stato di famiglia, rilasciato dal Comune, dei nuclei familiari coabitanti, con l’indicazione della data di inizio dell’occupazione dell’attuale alloggio;

 

3)       Per i richiedenti che abitano col proprio nucleo familiare DA ALMENO UN ANNO ALLA DATA DEL PRESENTE BANDO, in alloggio sovraffollato;

 

4)       Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare DA ALMENO UN ANNO ALLA DATA DEL PRESENTE BANDO in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione;

 

a)       Certificato dell’USL del Comune indicante la descrizione particolareggiata e le condizioni dell’immobile in atto occupato dal richiedente;

 

5)       Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, alla data del presente Bando in un alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;

a)       Copia del provvedimento di rilascio con precisa indicazione dei motivi della intimazione;

 

6)       Per i richiedenti facenti parte di famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda:

 

a)       Certificato di Matrimonio;

 

7)       Per i richiedenti nel cui nucleo familiare sono presenti portatori di handicap gravi:

 

a)       Certificato dell’USL del Comune, accertante il riconoscimento della condizione da parte della Commissione Sanitaria prevista dall’art. 1 della Legge 15/10/1990 n. 295;

 

8)       Per i richiedenti profughi:

 

a)       Certificato attestante l’appartenenza a tale categoria, rilasciato dall’Autorità competente;

 

9)       Per i richiedenti facenti parte di nuclei familiari che rientrano in Italia, per stabilirvi la loro residenza (emigrati rientrati, congiuntamente al nucleo familiare, da non oltre un anno alla data di pubblicazione del presente Bando;

 

a)       Certificato di Stato di Famiglia, con l’indicazione della data di rientro in Italia.

 

I DOCUMENTI DI CUI AI PUNTI N.2a – 6a E 9a , POSSONO ESSERE SOSTITUITI DALL’AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 25/05/1997 N.127, I RESTANTI DEVONO ESSERE PRODOTTI IN CARTA LIBERA.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA  NEI TERMINI DI SCADENZA DEL CONCORSO.

 

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

RICORSI IN OPPOSIZIONE:

 

                Le domande pervenute nei termini, saranno istruite dal Comune, ai sensi del 1° comma dell’art. 6 L.R. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni, che provvede all’attribuzione in via provvisoria dei punteggi, sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall’interessato nel modulo di domanda.

 

                Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti con la relativa documentazione, saranno trasmesse, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 25/10/1996 n. 96 e successive modifiche ed integrazioni , alla apposita Commissione di cui all’art. 7 della citata L.R. n. 96/96;

 

                La suddetta Commissione, in base agli elementi risultanti dalle domande e dai documenti relativi, procederà alla redazione della graduatoria provvisoria che sarà pubblicata, entro 15 gg. dalla sua formazione nell’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi, oltre che nei modi previsti dall’art. 3 della L.R. n. 96/96; ai lavoratori emigrati all’estero è data notizia dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata postale di Stato.

 

                Contro la graduatoria provvisoria di assegnazione, compilata dalla Commissione, gli interessati - entro 30 giorni - dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune - per i lavoratori emigrati all’estero dalla ricezione della comunicazione, possono inoltrare opposizione, in carta legale, alla Commissione stessa, che provvederà sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

 

                Esaurito l’esame delle opposizioni, la Commissione formulerà la graduatoria definitiva previa effettuazione in forma pubblica da parte del Presidente della Commissione stessa, dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, fatto salvo il disposto dell’art. 8 della L.R. n. 96/96.

 

                I nuclei familiari con presenza di handicappati, da certificare da parte della Commissione Medica di cui all’art. 1 della Legge n. 295/96, vengono collocati in una graduatoria speciale al fine della assegnazione in via prioritaria di alloggi collocati al piano terreno, nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 27/4/1978 n.384.

 

                Si considera persona handicappata, riconosciuta tale con le modalità previste dall’art. 4 della Legge 5/2/1992 n. 104, colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di redazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

 

                La graduatoria definitiva di cui sopra conserverà la sua efficacia dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per anni due e comunque sino a che non sarà modificata per effetto degli aggiornamenti, che saranno eseguiti in base ai Bandi Integrativi, aperti sia a nuovi aspiranti sia a coloro che intendono modificare la loro collocazione in graduatoria.

 

I CONCORRENTI COLLOCATI IN GRADUATORIA SONO TENUTI A CONFERMARE A PENA DI CANCELLAZIONE DALLA STESSA, OGNI QUATTRO ANNI, LA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE, DICHIARANDO LA PERMANENZA DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI.

 

                L’assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria è effettuata dal Comune territorialmente competente ai sensi dell’art. 13 L.R. n. 96/96.

 

CANONE DI LOCAZIONE:

 

                Il canone di locazione degli alloggi è determinato ai sensi del titolo III della L.R. n. 96/96 e successive modiche ed integrazioni e tiene conto dei caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari.

                Per quanto non previsto nel presente Bando si fa espresso riferimento alla L.R. n. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni.

                L’aspirante assegnatario può ottenere le informazioni utili per la compilazione della domanda presso l’Ufficio Tecnico Comunale dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dei giorni feriali, e dalle ore 15:30 alle ore 18:00 del lunedì e giovedì non festivi, sabato escluso.

 

Lì__________                                                                                                            IL SINDACO

(Dr. Nicola MARISI)