PARTE PRIMA
PRINCIPI GENERALI
CAPO I
ELEMENTI COSTITUTIVI
ART.1
Denominazione
1. Il Comune di Gissi, Ente locale autonomo, rappresenta
la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove
lo sviluppo.
2. Ha un'estensione di Km. 36 confina con i seguenti
altri Comuni: a Nord con Atessa, a Nord-Est con Scerni, ad Est
con Furci e Monteodorisio, a Sud con San Buono, a Sud-Ovest con
Carpineto Sinello, ad Ovest con Casalanguida e si compone del
Centro Urbano e delle località: Pianospedale, Peschiola,
Terzi, Tratturo, Coccetta, Silvotti, Collespino, Macchie, Cesi,
Iungeto, Voltolaio, Case, Selva, Rovelizio, Pianquerceto, Montecanavella
e Vallefiaschetta.
Art. 2
Sede
1. Il Comune ha sede legale nel centro abitato di
Gissi.
2. Il Consiglio è l'organo competente a deliberare
una diversa ubicazione della sede che, comunque, non potrà
mai essere scelta al di fuori del centro capoluogo.
Art. 3
Sigillo e gonfalone
1. Il Comune di GISSI ha uno stemma così
rappresentato:

2. Lo stendardo comunale riproduce lo stemma, previsto
dal comma precedente, su fondo rettangolare rosso delle dimensioni
di cm. 26 x cm.30. Lo stendardo è custodito nel Palazzo
Municipale e può essere esibito nelle pubbliche manifestazioni,
solo se accompagnato dal Sindaco o suo delegato.
CAPO II
Funzioni
Art. 4
Funzioni proprie
1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative
che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, principalmente
nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione
del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia
espressamente attribuito ad altri soggetti della legge statale
e regionale, secondo le rispettive competenze.
Art. 5
Funzioni statali
1. Il Comune gestisce i servizi: elettorale, anagrafe,
stato civile, statistica e leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco,
quale Ufficiale di Governo.
Art. 6
Metodo operativo
1. Il Comune, per il perseguimento dei propri fini,
elabora, adopera e realizza programmi a breve, medio e lungo termine;
ricerca e promuove la collaborazione di altri enti pubblici, dei
cittadini, delle associazioni sindacali, delle associazioni professionali
e, in generale, di tutte le forze economiche e sociali presenti
ed operanti nel suo territorio.
Art. 7
Cooperazione
1. Il Comune esercita le funzioni proprie e quelle
che gli sono attribuite dallo Stato e dalla Regione attuando,
ove possibile, le migliori forme di cooperazione con altri Comuni
e la Provincia.
PARTE SECONDA
ORDINAMENTO STRUTTURALE
TITOLO I
GLI ORGANI
CAPO I
ORGANI ELETTIVI
Art. 8
Organi elettivi del Comune
1. Gli organi eletti del Comune sono il Consiglio,
la Giunta ed il Sindaco.
CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 9
Elezione, Composizione, durata in carica e scioglimento.
1. L'elezione, la composizione e la durata in carica
del Consiglio sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione
del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione
dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Il Consiglio Comunale viene sciolto con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno:
a) quando compie atti contrari alla costituzione
o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per
gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione,
decadenza, decesso del Sindaco;
2) dimissioni o decadenza di almeno la metà
dei consiglieri;
3) cessazione dalla carica di Consigliere per dimissioni
contestuali, ovvero rese anche con atti separati, purchè
contemporaneamente presentati al protocollo del Comune, dalla
metà più uno dei membri assegnati, non computando
a tal fine il Sindaco;
4) per riduzione dellorganico assemblare
alla metà dei componenti del Consiglio, per cui non è
possibile provvedere alla surroga.
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.
Art. 10
Competenze
1. Il Consiglio è il massimo organo di indirizzo
e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2. La competenza del Consiglio è relativa
ai seguenti atti fondamentali, estrinsecati mediante provvedimenti
amministrativi di indirizzo e contenuto generale:
a) lo Statuto dell'ente;
b) i regolamenti;
c) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche,
i piani finanziari, i programmi ed i progetti di opere pubbliche,
il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, il
conto consuntivo, i piani territoriali ed urbanistici, i piano
particolareggiati ed i piani di recupero:
programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione,
nonché le eventuali deroghe ad essi e i pareri da rendere
nelle dette materie;
d) i criteri generali sullordinamento degli
uffici e servizi;
e) le convenzioni tra i comuni e quelle tra il Comune
e la Provincia;
f) la costituzione e la modificazione di forme associative;
g) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento
degli
h) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la
costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione
dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società
di capitali, l'affidamento organismi di partecipazione;di attività
o servizi mediante convenzione;
i) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e
dei servizi;
l) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende
pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati e sottoposti
a vigilanza;
m) la contrazione dei mutui non previsti espressamente
in atti fondamentali del Consiglio e lemissione dei prestiti
obbligazionari;
n) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi
successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili
ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo;
o) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le
relative permute, gli appalti e le concessioni che non costituiscono
mera esecuzione e che, comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione
di funzioni e servizi di competenza della Giunta;
p)la definizione degli indirizzi per la nomina
e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende
ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del
Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente
riservato dalla Legge.
Art. 11
Funzionamento
1. La convocazione del Consiglio Comunale viene
fatta dal Sindaco, con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio.
In ogni caso in un termine non superiore ai 20 giorni, quando
lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del
giorno le questioni richieste.
2. La consegna deve risultare da dichiarazione del
messo notificatore.
3. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco
degli argomenti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri
almeno cinque giorni prima e, per le altre sessioni, almeno tre
giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.
4. Nei casi d'urgenza, tuttavia, basta che l'avviso,
con relativo elenco, venga consegnato 24 ore prima. In questo
caso, quando la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda,
gli argomenti possono essere differiti al giorno seguente.
5. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di
oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti
all'ordine del giorno di una determinata seduta.
6. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna
seduta del Consiglio deve, sotto la responsabilità del
Segretario Comunale, essere pubblicato all'Albo pretorio almeno
il giorno antecedente a quello stabilito per la prima adunanza.
7. Il Consiglio non può deliberare se non
interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati
al Comune; però la seconda convocazione che avrà
luogo in altro giorno, almeno 24 ore dopo la seduta di prima convocazione,
sarà valida purché intervengano almeno 4 consiglieri.
8. Nel caso in cui la convocazione del Consiglio
venga richiesta da un quinto dei Consiglieri, nell'avviso verrà
stabilita anche la data della seconda convocazione che, comunque,
dovrà avvenire non prima delle 24 ore e non oltre le 72
ore successive alla prima.
9. Possono inserirsi nuove proposte in seduta consiliare
allorquando siano presenti tutti i Consiglieri assegnati al Comune.
10. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo
i casi previsti dal regolamento che ne disciplina il funzionamento.
11. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno.
12. La prima seduta del Consiglio neoeletto deve
essere convocata dal Sindaco, che la presiede, entro il termine
perentorio di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza
dell'obbligo di convocazione, provvede, in via sostitutiva, il
Prefetto.
Art. 12
Commissioni Consiliari
1. Per il miglior esercizio delle funzioni, il Consiglio
può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno
con criterio proporzionale, assicurando la rappresentanza ad ogni
gruppo consiliare.
2. Le Commissioni, distinte in permanenti e temporanee,
saranno disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme
di pubblicità
dei lavori da apposito regolamento.
3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo
i casi previsti dal regolamento.
4. Quando il Consiglio lo ritenga opportuno, possono
essere costituite commissioni di inchiesta.
5. Ai componenti delle commissioni consiliari
verrà
corrisposto un gettone di presenza dello stesso
importo corrisposto ai Consiglieri.
CAPO III
I CONSIGLIERI COMUNALI
Art. 13
Funzioni
1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa e di
controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del
Consiglio, secondo i modi e le forme stabiliti dal regolamento
e dalla legge.
2. Hanno diritto di presentare mozioni, interrogazioni
ed interpellanze, secondo i modi e le forme stabiliti dal regolamento.
3. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione
del Sindaco in materie che rivestano particolare rilevanza per
attività
dell'Ente.
4. I capigruppo consiliari, così come individuati
in seno ai rispettivi gruppi, esprimono il proprio parere al Sindaco
sulle nomine di rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende,
istituzioni operanti nell'ambito del Comune, effettuate dallo
stesso quando il Consiglio non provveda.
5. I Consiglieri possono volontariamente astenersi
dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno, tranne i
casi in cui l'astensione risulti obbligatoria per legge.
6. I Consiglieri entrano in carica all'atto della
proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata
dal Consiglio la relativa deliberazione.
Art. 14
Decadenza
1. Si decade della carica di Consigliere per il
verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità
o delle incapacità
contemplate dalla legge o per
mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consiliari
ordinarie consecutive.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio
e può essere pronunciata d'ufficio, promossa dal Prefetto
o su istanza di qualsiasi elettore, per motivi di incompatibilità
o di ineleggibilità.
Art. 15
Dimissioni
1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate
al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo
del Comune nellordine temporale di presentazione.
2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano
di presa d'atto e diventano immediatamente efficaci.
3. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve
procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separati
deliberazioni, seguendo lordine di presentazione delle dimissioni,
quale risulta dal protocollo dellEnte.
4. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone
i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio
per dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri.
CAPO IV
LA GIUNTA COMUNALE
Art. 16
Elezione, composizione e durata in carica
1. Gli Assessori, tra cui anche il Vice Sindaco,
vengono nominati dal Sindaco.
2. Della loro nomina, il Sindaco ne dà comunicazione
al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. La Giunta è composta dal Sindaco, che
la presiede, e da un numero di assessori non superiore a quattro
i cui componenti possono essere eletti anche tra i cittadini non
facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità
e di eleggibilità alla carica di Consigliere, nonché
di riconosciute doti di professionalità ed esperienza amministrativa
e che non abbiano partecipato, quali candidati, alle ultime elezioni
amministrative.
4. Non possono far parte contemporaneamente della
Giunta il coniuge, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed
affini fino al 3° grado del Sindaco.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in
caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello
nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
6. La mozione di sfiducia deve essere motivata e
sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al
Comune e viene messa in discussione non prima di dieci giorni
e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
7. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento
del Consiglio e la nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi
vigenti.
8. Non può essere nominato ulteriormente
assessore chi ha già ricoperto i due mandati consecutivi
la carica di assessore.
Art. 17
Competenze
1. Alla Giunta competono tutti gli atti di amministrazione
che, dalla legge e dal presente Statuto, non siano riservati al
Consiglio, al Sindaco e al Segretario Comunale.
2. Relaziona, in fase di approvazione del conto
consuntivo, al Consiglio sulla propria attività, ne attua
gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e
di impulso nei confronti dello stesso.
3. Alla giunta vengono, in particolare attribuiti
i seguenti compiti:
a) assume attività di iniziativa, di impulso
e di raccordo con organi di partecipazione;
b) formula le previsioni di bilancio, i programmi
e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio, approva lo
schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo;
c) adotta il Regolamento sullordinamento degli
uffici e servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti
dal Consiglio;
d) approva i progetti e i programmi esecutivi, i
disegni attuativi dei programmi, le linee-obiettivo degli indirizzi
deliberati dal Consiglio e tutti i provvedimenti che costituiscono
impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente
assegnati alla competenza del Consiglio;
e) fissa la data di convocazione dei comizi per
i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le
elezioni presieduto dal Segretario Comunale, cui è rimesso
l'accertamento della regolarità del procedimento in collaborazione
con l'apposita commissione;
f) invita il Sindaco a revocare il Segretario Comunale
per violazione dei doveri dufficio;
g) adotta i provvedimenti di assunzione e cessazione
del personale e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari
e di sospensione dalle funzioni non riservati ad altri organi;
h) approva disegni e proposte di provvedimenti da
sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
i) approva gli storni di stanziamento del capitolo
"fondo riserva", dandone comunicazione alla prima seduta
consiliare;
l) approva le deliberazioni che precedono la stipulazione
dei contratti;
m) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti
o donazioni;
n) esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla
regione o dalla provincia;
o) approva gli accordi di contrattazione decentrata
a livello aziendale;
p) comunica, semestralmente, relazionando assessorato
per assessorato sulla propria attività
al Consiglio;
q) individua i profili procedimentali per l'elezione;
r) stabilisce l'orario di servizio dei dipendenti
comunali, nel rispetto delle norme contrattuali, previo parere
del Segretario Comunale.
Art. 18
Funzionamento
1. La Giunta si riunisce su convocazione del Sindaco
ogni qualvolta si renda necessario o il Sindaco lo giudichi opportuno.
2. Nel caso di assenza del Sindaco, la Giunta sarà
presieduta dal Vicesindaco.
3. La Giunta è validamente riunita quando
sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a
maggioranza assoluta dei voti.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
Art. 19
Decadenza
1. La Giunta decade nel caso di dimissioni del Sindaco
o di oltre la metà dei propri assessori.
2. I singoli componenti possono, altresì,
decadere per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità
o delle incapacità
contemplate dalla legge.
CAPO V
IL SINDACO
Art. 20
Elezione e durata in carica
1. L'elezione e la durata in carica del Sindaco
sono previste dalla legge.
Art. 21
Competenze
1. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede
il Consiglio e la Giunta, sovraintende al funzionamento degli
uffici e dei servizi, nonché all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco giura davanti al Consiglio, nella
seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione
Italiana.
3. Il Sindaco svolge, inoltre, i seguenti compiti:
a) nomina i componenti della Giunta, tra cui il
Vicesindaco;
b) può revocare uno o più assessori
dandone motivata comunicazione al Consiglio;
c) ha la rappresentanza generale dell'Ente e può
stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi
come attore o convenuto;
d)ha la direzione unitaria ed il coordinamento
della attività politico-amministrativa del Comune;
e) nomina il Segretario Comunale;
f) revoca con provvedimento motivato, previa deliberazione
della Giunta, il Segretario Comunale;
g) impartisce direttive generali al Segretario
comunale in orine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera
gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
h) coordina e stimola attività della Giunta
e dei singoli assessori;
i) concorda con la Giunta o gli Assessori interessati
le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano
l'ente;
j) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti
dal Consiglio, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti
del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
k) convoca i comizi per i referendum consultivi;
l) promuove od assume iniziative atte ad assicurare
che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società,
appartenenti al Comune, svolgano le loro attività
secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con
gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
m) determina gli orari di apertura al pubblico
degli uffici e servizi comunali;
n) coordina gli orari degli esercizi commerciali,
servizi pubblici ed apertura al pubblico degli uffici periferici
nelle amministrazioni pubbliche;
o) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti
dei dirigenti o dei responsabili dei servizi;
p) sovraintende al corpo di polizia municipale;
q) promuove ed assume iniziative per concludere
accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla
legge;
r) assegna gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica;
s) adotta ordinanze ordinarie;
t) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici
e servizi, informazioni ed atti anche riservati;
u) promuove, tramite il Segretario Comunale, indagini
e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
v) controlla attività urbanistico-edilizia
direttamente o tramite un assessore od un consigliere delegato;
w) compie gli atti conservativi dei diritti del
Comune;
x) può disporre l'acquisizione di atti,
documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni
e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite
i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio;
y) coordina le funzioni di controllo che i revisori
dei conti esercitano nei confronti delle istituzioni;
z) stabilisce gli argomenti dell'ordine del giorno
delle sedute consiliari e dispone la convocazione del Consiglio;
aa) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo
consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
bb) esercita i poteri di polizia nelle adunanze
consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare
da lui presieduti, nei limiti previsti dalla legge;
cc) propone gli argomenti da trattare e dispone
la convocazione della Giunta che presiede;
dd) delega normalmente particolari e specifiche
attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee, ai
singoli Assessori o ai Consiglieri;
ee) delega la sottoscrizione di particolari e specifici
atti non rientranti nelle attribuzioni assegnate agli Assessori
al Segretario Comunale;
ff) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre
al Consiglio;
gg) firma, unitamente al Segretario, le deliberazioni
adottate dal Consiglio e dalla Giunta.
3. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovraintende
ai compiti attribuitigli dalla legge.
Art. 22
Distintivo
1. Il distintivo del Sindaco è la fascia
tricolore con lo stemma della Repubblica italiana e lo stemma
del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
Art. 23
Decadenza
1. Il Sindaco decade nei seguenti casi:
a) per condanna penale, ai sensi di legge, con sentenza
divenuta irrevocabile;
b) per la perdita delle qualità di Consigliere
comunale;
c) per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità
o di incompatibilità previste dalla legge.
Art. 24
Vicesindaco
1. Il Sindaco nomina, tra gli Assessori, il suo
sostituto con la qualifica di Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco esplicherà le funzioni
del Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione
dall'esercizio della funzione dello stesso.
TITOLO II
GLI ORGANI BUROCRATICI
CAPO I
IL SEGRETARIO COMUNALE
Art. 25
Nomina
1. Il Segretario comunale dipende funzionalmente
dal Sindaco che lo nomina, scegliendolo fra gli iscritti allAlbo
Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.
2. La nomina avrà la durata corrispondente
a quella del mandato del Sindaco, che lo ha nominato.
3. Il Segretario, dopo la cessazione del mandato,
continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla conferma
o alla nomina del nuovo Segretario.
4. La nomina è disposta non prima di 60 giorni
e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco,
decorsi i quali, il Segretario è confermato.
5. Il Segretario può essere revocato, con
provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della
Giunta, per violazione dei doveri dufficio.
Art. 26
Funzioni
1. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento
delle funzioni dei dirigenti o responsabili dei servizi e ne coordina
lattività ed inoltre:
a) partecipa, con funzioni consultive, referenti
e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta curandone
la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali
il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti
unilaterali nellinteresse del Comune;
c) cura tutte le fasi istruttorie delle deliberazioni
e dei provvedimenti che dovranno essere adottati dagli organi
rappresentativi;
d) provvede allattuzione delle deliberazioni
e dei provvedimenti esecutivi ed esecutori;
e) presiede la conferenza dei dirigenti o dei responsabili
dei servizi;
f) presiede le commissioni di gara e di concorso.
2. Nell'ambito delle proprie competenze provvede
autonomamente.
3. La situazione giuridico-economica del Segretario
comunale e le ulteriori attribuzioni sono regolate dalla legge.
Art. 27
Responsabilità
1. Il Segretario comunale potrà intervenire,
senza alcun obbligo, su richiesta o di propria iniziativa, sia
nella fase procedimentale di formazione degli atti sia nella fase
decisionale, a proposito di tutti gli aspetti giuridici legati
a un più efficace raggiungimento del fine pubblico, con
proprio parere.
2. Il parere diverrà obbligatorio qualora
lEnte, in sede di autodeterminazione normativa, ovvero il
Sindaco nellesercizio del potere di direzione, lo richiedano.
3. In assenza dei dirigenti o responsabili dei servizi,
il parere sulla regolarità tecnica e contabile, sulle proposte
delle deliberazioni da sottoporre alla Giunta ed al Consiglio,
verrà espresso dal Segretario comunale, per quanto di competenza.
4. Il Segretario comunale sarà responsabile
della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione
in relazione alla generale azione burocratica dell'Ente, attraverso
il coordinamento attivo dei dirigenti o dei responsabili dei servizi
interessati, nonché direttamente responsabile per le iniziative
ed i compiti direttamente affidatigli.
TITOLO III
UFFICI E SERVIZI
CAPO I
UFFICI
Art. 28
I Dirigenti
1. Spettano ai dirigenti, oltre la direzione degli
uffici e dei servizi, tutti i compiti, compresa ladozione
degli atti che impegnano lAmministrazione verso lesterno
in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli
atti di indirizzo adottati dallorgano politico, in particolare:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di
concorso;
b) la responsabilità delle procedure dappalto
e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
lassunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione
o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni,
anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati
dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi
comprese le autorizzazioni e le concessioni;
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni,
diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro
atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.
2. Le suindicate funzioni potranno essere svolte
dai Responsabili degli uffici e servizi, in mancanza o in assenza
dei dirigenti.
Art. 29
Organizzazione strutturale
1. La struttura organizzativa dell'Ente, in relazione
alle esigenze funzionali e gestionali, derivanti dall'espletamento
dellattività
istituzionale, nonché dalle
proprie dimensioni, si può articolare come segue:
a) aree;
b) settori;
c) servizi;
d) unità operative;
e) uffici.
2. L'organizzazione inerente la suddetta articolazione
verrà disciplinata da apposito regolamento organico in
base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità
di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Per gli obiettivi determinati, il regolamento
per l'organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere
collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità,
con contratti a tempo determinato.
4. Il Consiglio Comunale stabilirà i criteri
generali per larticolazione del Regolamento organico e per
lordinamento generale degli uffici e servizi.
CAPO II
SERVIZI
Art. 30
Servizi pubblici locali
1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti
alla produzione di beni ed attività per la realizzazione
di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati,
in via esclusiva, all'amministrazione o svolti, in concorrenza,
con altri soggetti pubblici o privati.
2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti
dalla legge.
3. La gestione dei servizi può avvenire nelle
seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni
o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire
un'istituzione o un'azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni
tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione
di pi servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi
sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società
per azioni, a
prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuno,
in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione
di altri soggetti pubblici o privati.
4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi
formeranno oggetto di apposito regolamento.
5. Ai fini di cui alla lettera e) del terzo comma,
il Comune può partecipare con proprie quote di capitale.
Art. 31
Istituzione ed Azienda speciale
1. Nel caso in cui l'amministrazione comunale decida
di avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici, delle forme
relative all'azienda speciale od all'istituzione, procederà
nel seguente modo: il Consiglio approverà lo Statuto dell'azienda
speciale a maggioranza assoluta dei propri componenti e provvederà
nello stesso modo e nella stessa seduta, a nominare gli amministratori
dell'azienda scelti al di fuori del proprio seno tra i cittadini
che, oltre al possesso dei requisiti per eleggibilità o
la compatibilità alla carica di Consigliere, presentino
requisiti di professionalità o provate capacita amministrative,
assicurando la rappresentanza della minoranza.
2. La revoca degli amministratori dell'azienda potrà
avvenire nello stesso modo per cause apprezzabili e giustificate.
3. Le disposizioni stabilite al primo comma si osservano
anche per l'istituzione, organismo strumentale del Comune per
l'esercizio dei servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
4. Gli organi dell'azienda e dell'istituzione sono
il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore,
al quale compete la responsabilità gestionale.
5. Con il regolamento di cui al quarto comma dell'art.
30, verranno disciplinati i modi e le forme di organizzazione
e di gestione, comprese le procedure con cui l'amministrazione
conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità
e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza,
verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura
degli eventuali costi sociali.
PARTE TERZA
ORDINAMENTO FUNZIONALE
TITOLO I
IL PRINCIPIO
DELLA COOPERAZIONE
CAPO I
LE FORME ASSOCIATIVE
Art. 32
Convenzioni
1. Per lo svolgimento coordinato di determinate
funzioni e servizi, l'Amministrazione comunale può stipulare
apposite convenzioni con la Provincia.
2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti
che, assumendo la forma scritta, determina tempi, modi, soggetti,
procedure e finanziamenti per la propria realizzazione.
3. La convenzione, preparata e definita mediante
opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, viene
sottoposta all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza
assoluta dei componenti.
Art. 33
Consorzi
1. Per la gestione associata di uno o più
servizi il Comune può costituire, con altri Comuni o insieme
alla Provincia, un consorzio secondo le norme per le aziende speciali,
previste dalla legge e dell'art. 30, in quanto compatibili.
2. A tal fine il Consiglio approva, a maggioranza
assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi dell'art. 32,
unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. La composizione ed il funzionamento del consorzio
sono regolati dalla legge e dal proprio Statuto.
Art. 34
Accordi di programma
1. L'amministrazione comunale può concludere
appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di
interventi o di programmi che, per la loro realizzazione, richiedano
l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione,
di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi
e nelle forme previsti dalla legge.
TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 35
Collaborazione dei cittadini
1. Ai fini di garantire la massima trasparenza,
imparzialità, tempestività ed efficienza degli atti
amministrativi nell'interesse del Comune e dei destinatari, è
consentito ad ogni cittadino di partecipare alla formazione nonché
alla conclusione di un procedimento che possa recargli pregiudizio
o nuocere ai propri interessi.
2. Allo scopo l'amministrazione, attraverso il responsabile
d'ufficio, dovrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato,
una preventiva e motivata informazione, sul procedimento instaurato
o che si intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare
le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa
documentazione.
3. Onde evitare controversie e senza ledere interessi
di terzi o in contrasto con il pubblico interesse, il procedimento
potrà concludersi con appositi accordi tra l'amministrazione
e gli interessati nella forma scritta, a pena di nullità,
onde determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento
finale. Tali atti osserveranno la disciplina del Consiglio in
materia di obbligazioni e contratti; anche le eventuali controversie
resteranno riservate esclusivamente al giudice amministrativo.
4. I modi e le forme di attivazione delle procedure
di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina
regolamentare.
5. Il regolamento assicurerà ai cittadini,
singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi
e disciplinerà il rilascio di copie di atti, previo pagamento
dei soli costi.
Art. 36
Valorizzazione delle forme associative ed organi
di partecipazione
1. L'amministrazione comunale favorisce attività
delle associazioni, dei comitati e degli enti esponenziali operanti
sul proprio territorio a tutela di interessi diffusi o portatori
di alti valori culturali, economici e sociali.
2. A tal fine viene incentivata la partecipazione
di detti organismi alla vita amministrativa dell'ente attraverso
gli apporti consultivi alle commissioni consiliari, l'accesso
libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità
di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla
formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione
dei problemi amministrativi.
3. L'amministrazione comunale potrà inoltre
intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a sostegno delle iniziative promosse
dagli organismi di cui al primo comma, predeterminandone modi
e forme in un apposito regolamento, dove verrà previsto
l'albo delle associazioni presenti nel territorio comunale e la
casistica dei possibili interventi da parte di dette associazioni.
Art. 37
Forme di consultazione della popolazione
1. In quelle materie di esclusiva competenza locale,
la maggioranza del Consiglio può deliberare forme diverse
di consultazione della popolazione.
2. Dette consultazioni, avviate dagli organi competenti
o dalle associazioni interessate, potranno svolgersi secondo la
forma del confronto diretto, tramite l'assemblea, della interlocuzione
attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori, delle
commissioni o con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello
scopo.
3. Per tali consultazioni ci si potrà avvalere
delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative
che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità
possibile attraverso la stampa locale o i mezzi audiovisivi.
4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte
che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli o associati,
formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato,
il quale dar
comunque riscontro ai proponenti dei loro interventi,
indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche.
5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza
con altre operazioni di voto.
Art. 38
Procedura per l'ammissione di Istanze, Petizioni
e Proposte
1. I cittadini, con almeno 50 firme, possono presentare
all'amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere
interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le richieste dovranno essere presentate, per
iscritto ed in duplice copia, alla Segreteria del Comune.
3. Il Segretario comunale affiderà le istanze,
le petizioni e le proposte, dandone comunicazione agli interessati,
agli organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli
uffici e di contributi esterni, dovranno esaminare ed esprimere
un parere sulla questione entro 60 giorni dalla ricezione.
4. Il Sindaco, attraverso la Segreteria comunale,
informerà i cittadini interessati, per iscritto nei 15
giorni successivi al parere dell'organo competente, dell'esito
del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi procedimentali
con l'indicazione degli uffici preposti e responsabili.
5. L'amministrazione porterà immediatamente
a conoscenza dei capigruppo e, appena possibile del Consiglio,
istanze, proposte e petizioni inoltrate da associazioni o da gruppi
di cittadini.
Art. 39
Referendum consultivi
1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei
cittadini attività amministrativa, è prevista l'indizione
e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale
in materia di esclusiva competenza locale.
2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti:
tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti
disposizioni obbligatorie per l'ente e, per cinque anni, le materie
già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.
3. L'iniziativa del referendum può essere
presa dal Consiglio o dal trenta per cento del corpo elettorale.
4. Presso il Consiglio agirà apposita commissione,
disciplinata dal regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico
di ammissibilità
dei referendum proposti dai cittadini,
procedendo alla verifica della regolarità della presentazione
e delle firme, ammissibilità per materia, considerate le
limitazioni del secondo comma, ed al riscontro delle comprensibilità
del quesito referendario.
5. Ultimata la verifica, entro trenta giorni dalla
presentazione del quesito referendario, la commissione ne presenta
una relazione al Consiglio.
6. Il Consiglio, ove nulla osti, indirà il
referendum, rimettendo agli atti della Giunta per la fissazione
della data, nei 60 giorni successivi.
7. Nel caso in cui il Consiglio, per motivi di legittimità,
si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il
parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione,
con la maggioranza assoluta dei propri componenti, che verrà
notificata ai propri componenti, che verrà notificata ai
promotori, i quali avranno trenta giorni di tempo per ricorrere
al giudice amministrativo.
8. Le modalità operative per la consultazione
referendaria formeranno oggetto di apposito disciplinare che,
approvato dal Consiglio, verrà successivamente depositato
presso la Segreteria comunale a disposizione dei cittadini interessati.
9. Il referendum non sarà valido se non vi
avrà partecipato oltre il cinquanta per cento degli aventi
diritto.
10. I referendum possono essere revocati o sospesi,
previo parere dell'apposita commissione e con motivata deliberazione
del Consiglio assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando
l'oggetto del loro quesito non abbia più ragione d'essere
o sussistano degli impedimenti temporanei.
11. I referendum consultivi non possono aver luogo
in coincidenza con altre operazioni di voto.
12. L'organo comunale competente, terminata la consultazione
referendaria, dovrà discutere e deliberare in merito entro
60 giorni.
CAPO II
L'AZIONE POPOLARE
Art. 40
Pubblicità degli atti
1. Gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici,
fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto
di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare
il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle
imprese o il risultato dell'azione amministrativo.
2. Presso gli uffici comunali dovrà essere
possibile, per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme
stabiliti dall'apposito regolamento, avere informazioni precise
sullo stato degli atti e delle procedure, sull'ordine di esame
di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
Art. 41
Difensore civico
1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa
dell'Ente e della sua efficienza viene istituito il Difensore
civico, il quale svolge un ruolo di garante imparzialità
e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale segnalando
al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunsioni,
le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei
cittadini.
2. Ove il termine di 60 giorni di Sindaco non provveda,
il difensore civico ne informa i capigruppo consiliari.
3. Il difensore civico è nominato dal Consiglio,
a scrutinio segreto, con una maggioranza pari ai due terzi dei
suoi componenti su proposta:
a) dei gruppi consiliari;
b) di associazioni riconosciute nell'ambito comunale;
c) di cento cittadini.
Qualora, nella prima votazione, non fosse raggiunta
tale maggioranza, nella seconda votazione è sufficiente
la maggioranza assoluta.
4. Dura in carica per lo stesso periodo di tempo
del Consiglio che lo ha eletto e, prima di assumere le funzioni,
presta giuramento di fronte al Sindaco di adempiere il mandato
ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi.
5. Per essere nominato Difensore civico occorre
avere i seguenti requisiti:
a) possesso, attraverso l'esperienza professionale
maturata, di competenze giuridiche o amministrative;
b) essere eleggibile alla carica di Consigliere;
c) risulta iscritto nella liste elettorali di un
Comune;
d) non essere candidato o eletto nelle ultime elezioni
e non essere Consigliere comunale uscente;
e) non avere parenti fino al 4° grafo in seno
al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale.
L'ufficio di Difensore civico è incompatibile
con le seguenti cause che ne provocano la decadenza:
a) la carica di parlamentare, di Consigliere regionale,
provinciale e comunale, nonché membro della comunità
montana o della unità locale socio sanitaria;
b) la qualifica di amministratore o dirigente di
enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubbliche,
nonché enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali
con l'amministrazione comunale e comunque ricevano da essa, a
qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
c) l'esercizio di qualsiasi attività
di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi attività
professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti
giuridici con l'amministrazione comunale.
7. Il Difensore civico ha libero accesso a tutti
gli uffici comunali ed alle pratiche inerenti l'adempimento del
proprio mandato, potendo altresì usufruire dei mezzi e
del personale del Comune.
8. Al Difensore civico, al momento della nomina,
viene assegnata unindennità mensile oltre all'eventuale
e documentato rimborso spese.
9. Attività del Difensore civico verrà
disciplinata da un apposito regolamento.
10. La decadenza è deliberata dai due terzi
del Consiglio su richiesta motivata del Sindaco o di un quinto
dei Consiglieri.
PARTE QUARTA
ORDINAMENTO FINANZIARIO
TITOLO I
FINANZA E CONTABILITÀ'
CAPO I
LA GESTIONE ECONOMICA
Art. 42
Finanza locale
1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi
sulla finanza locale il Comune ha propria autonomia finanziaria
fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune ha, altresì, autonoma potestà
impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe
adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali
ed ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.
3. La finanza del Comune è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali
o regionali;
c) tasse e diritti per i servizi pubblici;
d) trasferimenti regionali;
e) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
f) risorse per investimenti;
g) altre entrate.
4. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo
della comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con
le quali viene, altresì, ad essere integrata con la contribuzione
erariale finalizzata all'erogazione degli altri indispensabili
servizi pubblici.
5. Spettano al Comune le tasse, i diritti , le tariffe
ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza.
6. Nel caso in cui lo Stato o la Regione prevedano,
con leggi, ipotesi di gratuità nei servizi di competenza
del Comune ovvero determinino prezzi o tariffe inferiori al costo
effettivo delle prestazioni, debbono garantire al Comune risorse
finanziarie compensative.
Art. 43
Bilancio e Programmazione finanziaria
1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune
si uniforma alle disposizioni di leggi vigenti in materia.
2. Il bilancio di previsione, per l'anno successivo,
va deliberato entro il 31 ottobre di ciascun anno. Nella redazione
e predisposizione dello stesso vanno osservati i principi dellannualità,
delluniversalità, della legalità, della veridicità,
della pubblicità e del pareggio economico finanziario.
3. Il bilancio corredato dalla relazione previsionale
e programmatica, nonché dal bilancio pluriennale elaborato
in termini di sola competenza e di durata pari a quello regionale.
4. Il bilancio ed i suoi allegati, debbono, altresì,
conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione.
In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentire la
lettura dettagliata ed intellegibile dei programmi, servizi ed
interventi.
5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti
senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte
del responsabile dell'Ufficio di ragioneria.
Art. 44
Risultati di gestione
1. I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti
per ciascun servizio, programma od intervento, sono rilevati mediante
contabilità
economica. Essi vengono desunti nel rendiconto
che comprende sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale,
oltre alla relazione illustrativa della Giunta, che esprime le
valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse
applicate.
2. Il conto consuntivo deve essere deliberato dal
Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.
CAPO II
CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE
Art. 45
Revisione economico-finanziaria
1. Il Consiglio elegge, il Revisore del Conto Consuntivo.
2. Il Revisore dura in carica tre anni e non è
revocabile, salvo inadempienze. La sua rielezione è consentita
per una sola volta.
Art. 46
Funzioni e Responsabilità del Revisore
1. Il Revisore collabora con il Consiglio nella
sua funzione di indirizzo e controllo. A tal fine ha facoltà
di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio,
anche quando i lavoro sono interdetti al pubblico, e della Giunta
se richiesto. Ha, altresì, accesso agli atti e documenti
del Comune.
2. Al Revisore è demandata, inoltre, la vigilanza
sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione
attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della
gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della
deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo. Detta
relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva,
che contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore
efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. Il Revisore risponde della verità delle
proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri secondo i precetti
della diligenza (art. 1710 del Codice Civile) e rettitudine, riferendo
immediatamente al Sindaco ed al Segretario comunale di eventuali
ed accertate irregolarità
nella gestione dell'Ente.
4. Per quanto riguarda i requisiti soggetti di eleggibilità
e gli istituti della decadenza e revoca, da applicare nei riguardi
del Revisore, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui agli articoli 2399 e seguenti del Codice Civile.
Art. 47
Forme di controllo economico interno della gestione
1. Con apposito regolamento di contabilità
sono dettate norme specifiche:
a) per la rilevazione economica dei costi e dei
singoli servizi;
b) per la definizione normativa dei rapporti fra
il Revisore ed organi elettivi di governo (Sindaco ed Assessori),
organi elettivi di controllo, indirizzo e partecipazione (Consiglio,
Consiglieri e Capigruppo) ed organi burocratici deputati alla
gestione esecutiva attività
amministrativa;
c) per la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni
del Revisore, nei limiti predeterminati dall'art. 46.
2. Il normale strumento di indagine utilizzabile
dal Revisore è dato e consiste nell'indagine a campione.
3. La rilevazione contabile dei costi prevede:
a) la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili
alle singole unità operative al fine di pervenire alla
valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione rispetto
alla spesa, articolata per settori, programmi ed interventi;
b) la determinazione ed elaborazione di indici di
produttività.
Art. 48
Metodologia di controllo interno di gestione
1. L'attuazione del controllo interno della gestione
deve essere realizzato mediante:
a) la pianificazione, come processo politico-amministrativo
di competenza del Consiglio, che consiste nella definizione degli
obiettivi di medio periodo dell'amministrazione, mediante i quali
si traducono in mete concretamente conseguibili, i bisogni della
collettività
locale: Tale processo presuppone ed
implica la determinazione dei grandi fini di carattere generale
e di lungo periodo e, successivamente, l'individuazione degli
obiettivi in coerenza con detti fini;
b) la programmazione, quale processo volto ad un
utilizzo coordinato e razionale delle risorse finanziarie, per
conseguire i fini come sopra determinati. Esso si concretizza
nella ricerca di diverse opzione e programmi nella scelta di competenza
del Consiglio comunale di quello più adeguato, tenuto conto
dei mezzi economici a disposizione. La programmazione si attua
in un arco di tempo predeterminato ma inferiore, nella sua durata,
rispetto a quello proprio della pianificazione correlato, quest'ultimo,
al bilancio pluriennale dell'Ente. Il programma è articolato
in progetti consistenti in una serie di operazioni volte a conseguire
uno specifico obiettivo;
c) la redazione e gestione del bilancio di previsione
annuale quale articolazione dei periodi annuali dei piani pluriennali,
cioè nella determinazione di obiettivi di breve periodo
in coerenza con quelli di medio e lungo periodo (programmazione
e pianificazione). Tale fase, essendo rivolta all'attuazione
di processi decisionali di cui alle lettere a) e b) e, quindi,
nella prevalenza dell'aspetto operativo su quello politico-amministrativo,
è demandata alla competenza della Giunta e, per quanto
riguarda l'aspetto tecnico-attuativo, al Segretario comunale ed
ai responsabili dei servizi. Tali processi hanno per fine ultimo
quello di consentire il conseguimento degli scopi mediante una
corretta allocazione delle risorse, rendendo possibile un concreto
controllo giuridico e contabile sui modi di acquisizione delle
entrate e sulle forme e sui modi di erogazione delle spese;
d) la verifica e l'analisi degli scostamenti tramite
l'esame a consuntivo dei risultati ottenuti, utilizzando gli strumenti
delle indagini sui costi-risultati (valutazione del prodotto attività
svolta rispetto a quella programmata aggregando in appositi centri
di costo le spese sostenute durante l'anno) e sui costi-benefici
(valutazione sia dei costi che dei risultati definibili in termini
di beneficio per il singolo utente o per singoli gruppi di cittadini).
Dopo l'individuazione delle eventuali responsabilità induttrici
degli scarti, provvede alla predisposizione dei necessari rimedi
a livello organizzativo, programmatorio e di riallocazione delle
risorse per determinare un miglioramento dei servizi, per aumentare
la quantità degli stessi, o per attuare un processo amministrativo
portatore di maggior economicità gestionale.
CAPO III
PROPRIETÀ' COMUNALE
Art. 49
Beni comunali
1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali
il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali
e beni patrimoniali.
3. Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi
civici, si deve fare riferimento alle disposizioni delle leggi
speciali che regolano la materia.
Art. 50
Beni demaniali
1. Sono demaniali quei beni di proprietà
del Comune che appartengono ai tipi indicati negli artt. 822 e
824 del Codice Civile.
2. La demanialità si estende anche sulle
relative pertinenze e servitù eventualmente costituite
a favore dei beni stessi.
3. Fanno parte del demanio comunale, in particolare,
il mercato ed il cimitero.
4. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito
loro dalla legge.
5. Alla classificazione è competente il Consiglio.
Art. 51
Beni patrimoniali
1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati
al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del
Comune stesso.
2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile
i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità
pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico
o in questo rivestono un carattere pubblico. Essi non possono
essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti
dalla legge.
3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile
quei beni che rivestono utilità puramente strumentale in
quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti
pubblici bisogni.
4. I beni patrimoniali possono, su deliberazione
del Consiglio Comunale, essere affidati in gestione, per un minimo
di cinque anni, a mezzo convenzione.
Art. 52
Inventario
1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili
ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.
2. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito
dalle norme in materia.
3. Il titolare dell'ufficio di ragioneria è
responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario,
delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione
dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
4. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato
sia al bilancio di previsione che al conto consuntivo.
5. Attività
gestionale dei beni, che
si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione,
la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi,
nonché le modalità
della tenuta e dell'aggiornamento
dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito
regolamento, nell'ambito dei principi di legge.
CAP IV
CONTRATTI
Art. 53
Scelta del contraente
1. Come stabilito dalle vigenti norme in materia,
i contratti del Comune riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti,
somministrazioni od appalti d'opere, devono essere preceduti,
di regola, da pubblici incanti ovvero da licitazione privata con
le forme stabilite per i contratti dello Stato.
2. Nel rispetto delle leggi regionali e statali
nonché delle procedure previste dalla normativa della Comunità
Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento
giuridico italiano, è ammesso il ricorso alla trattativa
privata:
a) quando l'asta pubblica o licitazione privata
siano andate deserte;
b) quando si tratti dell'acquisto di cose che, notoriamente
ed oggettivamente, una sola ditta può fornire con i requisiti
tecnici, le caratteristiche ed il grado di perfezione richiesti,
o la cui produzione sia garantita da privativa industriale o per
la cui natura non sia possibile promuovere il concorso di pubbliche
offerte;
c) quando si debbano prendere in affitto locali
destinati ai servizi ed uffici del Comune;
d) quando, avuto riguardo all'oggetto del contratto
ed all'interesse che esso è destinato a soddisfare, non
sia in altro modo possibile la scelta del contraente;
e) quando ricorrano altre eccezionali e speciali
circostanze.
3. Per lavori e forniture che implichino particolare
competenza o l'applicazione di mezzi di esecuzione speciale, può
essere seguita la procedura dell'appalto-concorso, secondo le
norme della contabilità dello Stato.
PARTE QUINTA
ATTIVITA NORMATIVA
TITOLO I
NORME GENERALI
CAPO I
ORDINANZE SINDACALI
Art. 54
Ordinanze ordinarie
1. Per dare attuazione a disposizioni contenute
in regolamenti comunali, in leggi e regolamenti generali, il Sindaco
emette ordinanze imponendo, con tali provvedimenti, ai soggetti
interessati, secondo i casi, obblighi positivi o negativi ad adempiere.
Art. 55
Ordinanze straordinarie
1. In materia di edilizia, polizia locale, igiene
e sanità pubblica il Sindaco può adottare ordinanze
straordinarie ricorrendo, nei casi considerati, gli estremi della
contingibilità, dell'urgenza e dell'interesse pubblico.
2. Il provvedimento dev'essere mantenuto nei limiti
richiesti dallentità e matura del pericolo a cui
si intende ovviare.
3. Di regola l'ordinanza deve avere la forma scritta
ed essere notificata a mezzo di messo comunale all'interessato
o agli interessati.
4. Se costoro non adempiono all'ordine impartito
dal Sindaco entro il termine stabilito, i lavori necessari verranno
fatti eseguire d'ufficio, ove occorra con l'assistenza della forza
pubblica, e delle spese incontrate sarà fatta una nota
che, resa esecutiva dal Prefetto, sarà
passata all'esattore
il quale riscuotere la somma ivi indicata a carico degli inadempienti,
coi privilegi e nelle forme previste per la riscossione delle
imposte dirette.
CAPO II
ATTIVITA REGOLAMENTARI
Art. 56
Regolamenti
1. Il Consiglio adotta i regolamenti, previsti dalla
legge e dal presente Statuto, a maggioranza assoluta dei propri
componenti, entro un anno dell'entrata in vigore del presente
Statuto.
2. Prima della loro adozione, gli schemi di regolamento
verranno depositati per quindici giorni presso l'ufficio di segreteria
dell'Ente e del deposito verrà dato congruo avviso al pubblico
con pubblicazione all'Albo pretorio a mezzo stampa ed ogni altra
forma utile, onde consentire agli interessati la presentazione
di osservazioni e memorie in merito ed al fine di favorire la
partecipazione dei cittadini alla loro formazione.
3. Il regolamento resterà pubblicato, dopo
l'adozione, per quindici giorni all'Albo pretorio e, una volta
ottenuto il visto di legittimità, diventerà obbligatorio
nel decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione,
salvo che sia altrimenti specificatamente disposto.
CAPO III
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 57
Entrata in vigore dello Statuto
1. Lo Statuto comunale, adottato ai sensi di legge,
entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Statuto
cessa l'applicazione dello Statuto precedente.
3. Le modificazioni allo Statuto possono essere
proposte al Consiglio, a seguito di deliberazione adottata dalla
Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri. Il Sindaco
cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte predette e dei
relativi allegati almeno trenta giorni prima della seduta nella
quale le stesse verranno esaminate.
4. Il Consiglio fissa le modalità per assicurare
la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini che risiedono
nel Comune, degli Enti e delle persone giuridiche che vi hanno
sede, affidandone alla Giunta l'esecuzione.
5. Alle proposte di modifiche o di aggiunta di alcuni
articoli dello Statuto si applicano le norme di cui al secondo
comma dell'art. 56.